1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, anche in forma associata o consorziata, concorrono, assieme ai soggetti già previsti dalle disposizioni vigenti, alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti a interventi di cooperazione decentrata orizzontale e a sostegno di progetti di volontariato sociale, senza fini di lucro.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, per «cooperazione decentrata orizzontale» si intende la cooperazione tra le comunità locali situate nei Paesi in via di sviluppo o in transizione e quelle dei Paesi industrializzati che abbia come scopo la realizzazione di programmi di intervento di sviluppo umano a livello locale.
3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo i comuni sono indicati come «comuni per la cooperazione decentrata e il volontariato sociale».
4 In caso di scelta non espressa da parte dei contribuenti, i comuni, anche in forma associata o consorziata, partecipano alla quota relativa in proporzione alle scelte espresse.
5. Al fine dell'attuazione della presente legge è costituito presso l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) un fondo denominato «otto per mille ai comuni per la cooperazione decentrata e il volontariato sociale». Su tale fondo, a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato versa
a) sono costituiti con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) non perseguono fini di lucro;
c) non sono in alcun modo collegati con altri soggetti aventi finalità di lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo o di volontariato sociale negli ultimi due anni;
e) svolgono attività e interventi nei seguenti campi:
1) promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli e le comunità;
2) rispetto dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali delle persone e dei popoli;
3) promozione dei diritti delle donne;
4) salvaguardia e promozione dei diritti dell'infanzia;
5) sviluppo eco-compatibile nel rispetto e nella valorizzazione delle risorse umane e naturali;
6) lotta all'analfabetismo, promozione dell'istruzione di base;
7) educazione ad una società multietnica;
8) iniziative volte a promuovere la reciproca conoscenza e il rapporto tra le diverse culture;
9) lotta al lavoro minorile;
10) valorizzazione delle differenze e lotta alle diseguaglianze;
11) lotta a qualsiasi forma di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale.